Il c.d. Bonus Docenti
A seguito dell’entrata in vigore della legge 107/2015015, nota anche come la riforma della Buona Scuola, è stato istituito il c.d. Bonus Docenti: si tratta di un contributo annuale in favore dei docenti, che questi possono spendere in prodotti e servizi correlati o propedeutici al mondo della propria formazione professionale e della cultura in generale. Al Bonus si accede con la Carta del Docente, ovvero una carta elettronica istituita dal MIUR. Si tratta in sostanza di una card elettronica che, attualmente, contiene al suo interno un contributo di 500€ annui da spendere come specificato sopra.
A chi spetta la Carta del docente?
Inizialmente si trattava di un’agevolazione riservata ai soli docenti in ruolo ma di recente, grazie alla Legge 10 agosto 2023 n. 103 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (c.d. decreto Salva Infrazioni), il bonus è stato esteso anche ad altre categorie di docenti, ed in particolare i precari. Più specificamente essa spetta ai: docenti in ruolo a tempo indeterminato (sia full-time che part-time);
- docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile (ovvero i precari);
- docenti neoassunti che stanno sostenendo il periodo di formazione e prova;
- docenti dichiarati non idonei per motivi di salute secondo il Dlgs.16/04/94, n.297;
- docenti in posizione di comando;
- docenti fuori ruolo;
- docenti italiani assunti in scuole all’estero
- docenti assunti nelle scuole militari.
Ne hanno diritto solo i docenti di ruolo?
La risposta è negativa. La sentenza cardine, che ha permesso l’accesso a tale Bonus anche ai precari, è stata la sentenza n. 1842/2022, seguita già da diverse pronunzie del Giudice Ordinario. In essa il Consiglio di Stato ha riconosciuto illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti precari dall’erogazione della cd. Carta del docente, e, conseguentemente, ha esteso il diritto ad usufruire del beneficio economico del bonus di euro 500,00 annui previsti per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti, anche in favore dei precari che abbiano stipulato con l’Amministrazione diversi contratti a tempo determinato. Il diritto alla formazione di un insegnante non può dipendere dalla natura stabile o precaria del suo rapporto, l’aggiornamento è un diritto e un dovere del lavoratore del comparto scuola. Con queste motivazioni, il Consiglio di Stato annulla con efficacia erga omnes l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 nella parte in cui attribuisce la Carta Docenti esclusivamente ai docenti di ruolo. Anche la Corte di Giustizia europea, in seguito al ricorso di una docente, con l’ordinanza del 18 maggio 2022 ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto al bonus 500 euro.
Sul tema si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto alla Carta docente, precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno).
Come si devono regolare i docenti precari che non hanno ancora usufruito del Bonus ?
A tal riguardo i docenti che abbiano prestato servizio per una o per diverse annualità, possono avanzare ricorso per il riconoscimento della Carta Docente innanzi al Tribunale ordinario (Giudice del Lavoro) al fine percepire la somma per ciascun anno scolastico di servizio, per gli ultimi 5 anni. La competenza è, dunque, del Tribunale del lavoro ove attualmente il docente svolge il servizio. Qualora il docente non fosse più in servizio, perché per esempio non insegna più in nessuna scuola, ha diritto ad un risarcimento per i danni (a causa, appunto, della mancata fruizione della Corta docente), da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. Per tali soggetti non più interni al sistema scolastico non viene, dunque, riconosciuta la Carta Docente, ma spetta loro un risarcimento del danno, che dovranno allegare.
Esperienze maturate dallo Studio Legale Danieli
Lo Studio Legale Danieli avvocati si è occupato con successo di tale problematica inerente al riconoscimento della Carta docente per i precari. In particolare l’avv. Carlo Danieli ha promosso ricorso in favore di una sua assistista che aveva svolto incarichi annuali presso diverse scuole primarie del veneziano. All’insegnate, tutt’ora in servizio a tempo determinato e dunque precaria (in attesa di concorsi), era stata negata la Carta docente: attraverso il ricorso al Tribunale del lavoro di Venezia è risuscita ad ottenere il riconoscimento del predetto bonus, vedendosi accreditata la somma di euro 2.000 per i 4 anni di servizio svolti.